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L’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo sta facendo molto discutere non solo per l’aspetto sportivo e le cifre messe in gioco, ma anche per le implicazioni fiscali, in particolar modo per il regime opzionale di imposizione sostitutiva dedicato ai nuovi residenti in Italia.

Siamo ormai abituati a scandali fiscali e finanziari legati ai nomi dei grandi campioni dello sport, da Maradona in poi, che hanno visto coinvolto anche il campione portoghese con il fisco spagnolo.
Il nostro interesse in questa sede non è certo quello di cavalcare l’onda degli indignati per i guadagni dei ricchi, quanto quello di cogliere l’occasione del trasferimento del campione alla Juventus per riportare l’attenzione su una norma agevolativa, introdotta dalla Legge di Stabilità 2017.

Non abbiamo ancora dati ufficiali sul livello di gradimento della norma, certamente l’instabilità politica del nostro Paese di questo inizio anno non avrà aiutato a renderla particolarmente attrattiva. Grazie al suo trasferimento a Torino, l’uomo più social del pianeta potrebbe usufruire di una norma fiscale italiana che gli consentirebbe di versare nelle casse del fisco italiano una tassa forfettaria pari a 100.000 Euro per ciascun periodo di imposta e per tutti i redditi di fonte estera da lui percepiti, indipendentemente dal paese in cui questi redditi sono prodotti.

Requisiti per usufruire della norma sono principalmente due: il trasferimento della residenza in Italia ai sensi delle disposizioni del codice tributario, e che sia stato residente fiscale in uno stato diverso dall’Italia per almeno 9 degli ultimi 10 periodi di imposta, a prescindere dalla sua cittadinanza e dal suo Paese di provenienza.

Nel caso di Cristiano Ronaldo il meccanismo della norma farebbe sì che, in caso di adesione al regime, solo i compensi percepiti per le prestazioni sportive rese in Italia andrebbero assoggettati a tassazione ordinaria, mediante applicazione dell’aliquota IRPEF più alta (43% ndr), mentre tutti i redditi derivanti dalle attività estere del giocatore, come compensi per diritti di immagine, rendite di proprietà immobiliari e asset finanziari, sconterebbero esclusivamente l’imposta forfetaria di 100.000 all’anno.

Altro elemento di interesse per l’applicazione della norma, è la possibilità (non obbligo) di presentare una specifica istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei requisiti e delle condizioni di adesione al regime opzionale nello specifico caso. L’Agenzia ha poi 120 giorni di tempo per esprimere un parere. Certamente tale possibilità è di aiuto a convalidare o meno in via preventiva i casi dubbi, a dare quindi un maggiore livello di certezza della scelta a chi intende aderirvi.

Va comunque sottolineato che l’onere della prova della residenza fiscale incombe sempre in capo al soggetto che opta per il regime opzionale. A tal fine, una specifica sezione del modello per l’opzione, individua 27 situazioni di fatto colte a valutare la presenza o meno del centro di interessi in Italia, sia con riferimento ai legami affettivi e personali (presenza del coniuge, figli o altri legami stabili in Italia), sia con riferimento agli interessi economici (disponibilità di attività immobiliari in Italia o conseguimento di redditi nel Paese, anche per interposta persona).

Segnaliamo infine la possibilità di estendere il regime opzionale ai familiari, a condizione che trasferiscano anch’essi la residenza fiscale in Italia, con una imposta sostitutiva ridotta a 25 mila Euro per ciascun familiare.

Il regime opzionale si applica fino ad un massimo di 15 anni, ferma restando la possibilità di revocare l’opzione o si verifica un caso di decadenza. E mentre i tifosi hanno ancora più di un mese sotto l’ombrellone per sognare i primi goal di Ronaldo, gli operatori ora sanno che il calciomercato si fa anche con in mano un codice tributario.

Leggi l’articolo su Rolling Stone

24 luglio 2018

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